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2025/204/SAEC-NOT/PE

Pubblicata la legge 27 maggio 2025, n. 78 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Approvato in via definitiva dall’Aula del Senato lo scorso 21 maggio, dopo avere respinto tutti gli emendamenti, il provvedimento rispetto alle disposizioni del decreto-legge (v. circolare Assoambiente n. 140/2025):

  • differisce il termine iniziale di efficacia dell'obbligo assicurativo per le imprese di medie, piccole e micro dimensioni a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni):
  1. per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al 1° ottobre 2025;
  2. per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al 31 dicembre 2025;
  • stabilisce, al fine di evitare incertezze interpretative, che, per le imprese di medie, piccole e micro dimensioni, trova applicazione a decorrere dalla data in cui sorge l'obbligo assicurativo la disposizione di cui al comma 102 della legge di Bilancio per il 2024, secondo la quale dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione si deve tenere conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
  • stabilisce che per le grandi imprese, per le quali il termine di decorrenza dell'obbligo assicurativo resta fermo al 31 marzo 2025, la richiamata condizione per l'accesso agli incentivi pubblici si applica decorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'obbligo, ossia dal 30 giugno 2025;
  • specifica per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile, o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o il ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso;
  • esenta le grandi imprese e le società controllate e collegate che alla chiusura del bilancio rispettano i requisiti di fatturato e numero di dipendenti delle grandi imprese e che stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo, dall’obbligo di rispettare i limiti relativi alla presenza nel contratto di un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e di premi proporzionali al rischio;
  • affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi in collaborazione con l’IVASS il compito di svolgere la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese obbligate a stipulare contratti assicurativi, al fine di prevenire e arginare fenomeni speculativi sui premi assicurativi;
  • specifica che sono assicurabili esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale ad un periodo in cui non era obbligatorio il titolo edilizio. Ammette alla copertura assicurativa gli immobili oggetti di sanatoria o peri quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono. Esclude gli altri immobili dalla ricezione di indennizzi, contributi e sovvenzioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi e catastrofali;
  • specifica che, qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa, l'indennizzo per gli eventi catastrofali, non coperti da analoghe polizze assicurative, è corrisposto al proprietario del bene che è obbligato ad utilizzarlo per il ripristino dei beni danneggiati, periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento del proprietario, l'imprenditore ha diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale al massimo del 40% dell'indennizzo. Concede un privilegio all'imprenditore per il rimborso dei premi, delle spese del contratto e del lucro cessante.
     

Si rimanda al testo coordinato del provvedimento, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

» 03.06.2025
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